Approfitto del blog per mandare a tutti gli auguri per le prossime festività.
In chiusura di anno si fanno bilanci e anche qualche promessa.
La mia promessa per il 2013 ( e non prendetela per una minaccia) è che mi impegno ad utilizzare il blog per parlare della revisione.
Vorrei parlare sopratutto della revisione negli enti pubblici, che, come sapete, è sempre stata una mia passione.
Se qualcuno è interessato si faccia vivo.
Bruno Piccolotti
lunedì 10 dicembre 2012
martedì 30 ottobre 2012
Contributi iscrizione al registro
Sulla Gazzetta Ufficiale 251/2012 è stato pubblicato un nuovo decreto del MEF relativo alla determinazione dei contributi per l'iscrizione al Registro dei Revisori.
Si tratta di un provvedimento del tutto parziale in quanto non riguarda nè il contributo annuale, nè quello per la formazione, nè quello per il controllo qualità.
In ogni caso possiamo già vedere il primo effetto del passaggio del Registro dall' Istituto Nazionale dei Revisori (in pratica il CNDCEC) alla Consip: un significativo aumento del contributo in oggetto:
Potete trovare il decreto nella pagina di questo blog dedicata alla riforma della revisione legale
Si tratta di un provvedimento del tutto parziale in quanto non riguarda nè il contributo annuale, nè quello per la formazione, nè quello per il controllo qualità.
In ogni caso possiamo già vedere il primo effetto del passaggio del Registro dall' Istituto Nazionale dei Revisori (in pratica il CNDCEC) alla Consip: un significativo aumento del contributo in oggetto:
Contributo per
iscrizione al registro
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Decreto MEF 1.10.2012
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Contributo precedente
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Revisori legali e società di revisione
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€ 50
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€ 20,66
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Tirocinanti
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€ 50
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€15,49
|
Potete trovare il decreto nella pagina di questo blog dedicata alla riforma della revisione legale
martedì 23 ottobre 2012
Verifiche periodiche e verbali
Un nostro socio ci segnala un caso relativo ad un suo incarico di revisore legale in una cooperativa edilizia. In particolare l’incaricato dell’ispezione biennale di una associazione di categoria (che sostituisce l’ispettore ministeriale) chiede insistentemente al nostro socio i verbali relativi alle verifiche periodiche facendo riferimento alla la circolare 16/2010 Assonime.
Naturalmente il nostro socio gli ha fatto presente che dal 2010, quando è entrato in vigolre il D.Lgs. 39/2010, non si redigono più i verbali “trimestrali” e l’attività del revisore è documentata da carte di lavoro, così come previsto dai principi di revisione.
In effetti esiste una circolare Assonime n° 16 del 2010 che si intitola "Il testo unico della revisione legale" che illustra e commenta il contenuto del Dlgs 39/2010. Tuttavia non siamo riusciti a rintracciare in tale documento alcun obbligo per il revisore di "verbalizzare" le verifiche periodiche.
Inoltre Assonime è una Associazione privata a cui possono aderire solo le società per azioni italiane; quelle in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata e, in considerazione dell’attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.
Assonime inoltre destina le proprie circolari solo ai propri associati, escludendo quindi la possibilità per il pubblico di disporre di tali circolari.
E' quindi del tutto evidente che Assonime non ha alcun potere normativo o regolamentar e quindi, al di la di quale sia il contenuto della circolare 16/2010, i revisori legali non sono in alcun modo obbligati ad seguire ai suggerimenti di Assonime.
Vi sono al contrario moltissime altre fonti autorevoli e pubbliche che confermano che il revisore legale non deve redigere alcun verbale in merito alle verifiche periodiche ma deve documentare il lavoro svolto nelle carte di lavoro. Ad esempio il documento "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emanato dal CNDCEC nel febbraio 2012" al paragrafo R.30.60. che riguarda la documentazione del lavoro del Collegio Sindacale nella sua funzione di revisore legale recita: "Preso atto dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta dal Collegio Sindacale è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro".
O ancora il documento di ricerca Assirevi n° 160 "Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità" che è liberamente scaricabile dal sito di Assirevi e che in merito alla documentazione delle verifiche periodiche recita:
"Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte ed i loro risultati.
Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporterà un memorandum conclusivo e riassuntivo dei controlli svolti.
In ogni caso tutte le carte di lavoro inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente identificate rispetto alle carte di lavoro inerenti alla revisione del bilancio o all’eventuale revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato, al fine di consentirne l'immediata individuazione. Ciò anche quando il programma di lavoro delle verifiche periodiche includa controlli previsti anche per la revisione del bilancio o del bilancio semestrale abbreviato".
Anche Assirevi è una associazione e le sue norme non hanno valore legale, tuttavia l'autorevolezza di Assirevi è dimostrata dalla suo ruolo consultivo nei confronti di Consob e di MEF per molte questioni inerenti la revisione contabile. Ad esempio unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all'Istituto Nazionale dei Revisori pertecipa ai lavori del Ministero delle Finanza per l'elaborazione dei principi di revisione in attesa che la Commissione europea indichi quali saranno i principi di revisione europei.
Dario Colombo
Naturalmente il nostro socio gli ha fatto presente che dal 2010, quando è entrato in vigolre il D.Lgs. 39/2010, non si redigono più i verbali “trimestrali” e l’attività del revisore è documentata da carte di lavoro, così come previsto dai principi di revisione.
In effetti esiste una circolare Assonime n° 16 del 2010 che si intitola "Il testo unico della revisione legale" che illustra e commenta il contenuto del Dlgs 39/2010. Tuttavia non siamo riusciti a rintracciare in tale documento alcun obbligo per il revisore di "verbalizzare" le verifiche periodiche.
Inoltre Assonime è una Associazione privata a cui possono aderire solo le società per azioni italiane; quelle in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata e, in considerazione dell’attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.
Assonime inoltre destina le proprie circolari solo ai propri associati, escludendo quindi la possibilità per il pubblico di disporre di tali circolari.
E' quindi del tutto evidente che Assonime non ha alcun potere normativo o regolamentar e quindi, al di la di quale sia il contenuto della circolare 16/2010, i revisori legali non sono in alcun modo obbligati ad seguire ai suggerimenti di Assonime.
Vi sono al contrario moltissime altre fonti autorevoli e pubbliche che confermano che il revisore legale non deve redigere alcun verbale in merito alle verifiche periodiche ma deve documentare il lavoro svolto nelle carte di lavoro. Ad esempio il documento "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emanato dal CNDCEC nel febbraio 2012" al paragrafo R.30.60. che riguarda la documentazione del lavoro del Collegio Sindacale nella sua funzione di revisore legale recita: "Preso atto dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta dal Collegio Sindacale è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro".
O ancora il documento di ricerca Assirevi n° 160 "Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità" che è liberamente scaricabile dal sito di Assirevi e che in merito alla documentazione delle verifiche periodiche recita:
"Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte ed i loro risultati.
Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporterà un memorandum conclusivo e riassuntivo dei controlli svolti.
In ogni caso tutte le carte di lavoro inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente identificate rispetto alle carte di lavoro inerenti alla revisione del bilancio o all’eventuale revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato, al fine di consentirne l'immediata individuazione. Ciò anche quando il programma di lavoro delle verifiche periodiche includa controlli previsti anche per la revisione del bilancio o del bilancio semestrale abbreviato".
Anche Assirevi è una associazione e le sue norme non hanno valore legale, tuttavia l'autorevolezza di Assirevi è dimostrata dalla suo ruolo consultivo nei confronti di Consob e di MEF per molte questioni inerenti la revisione contabile. Ad esempio unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all'Istituto Nazionale dei Revisori pertecipa ai lavori del Ministero delle Finanza per l'elaborazione dei principi di revisione in attesa che la Commissione europea indichi quali saranno i principi di revisione europei.
Dario Colombo
giovedì 6 settembre 2012
Sindaci di banche e assicurazioni
Riportiamo di seguito una lettera del nostro socio Gino Colla pubblicata il 23 Agosto scorso sulla rivista Eutekne che riguarda un argomento di interesse per molti colleghi.
LETTERE
Gino Colla
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
Link all'articolo orginale
* * * * *
Togliamo il limite dei sindaci nei settori del credito e delle assicurazioni
Caro Direttore, vorrei far presente che, come noto ai tanti colleghi, con l’art. 36 DL n. 201/2011, vi è un divieto di assumere o esercitare cariche (amministratore o sindaco) in imprese concorrenti nel settore del credito e delle assicurazioni. Successive circolari di Banca d’Italia e Consob (aprile e giugno 2012) hanno reso l’interpretazione della norma ancor più restrittiva. Il principio è corretto, e cioè evitare che si creino delle lobby in campo finanziario che creino distorsioni della concorrenza a carico del consumatore finale. Ma, anche omettendo tutte le altre incompatibilità (ad esempio grandi imprese/banche o SIM/SGR o assicurazioni), mi si può spiegare cosa c’entra il sindaco in tutto questo? Vi sono norme che regolano la privacy tipica delle professioni e, poi, il compito del sindaco è di vigilare sul rispetto delle regole, non far parte di conventicole varie a discapito della concorrenza. Il Consiglio Nazionale può far presente tutto ciò (almeno a tutela della nostra immagine) alla Banca d’Italia, all’opinione pubblica, al Legislatore? In tempi di crisi, chi lavora onestamente e professionalmente per società finanziarie varie (dove ci vuole una particolare preparazione e aggiornamento) deve perdere tutti i clienti? Da un giorno all’altro e senza che nessuno si permetta di dire nulla? Mi pare che sia un po’ troppo (visto la numerosità di colleghi coinvolti) e visto i numerosi limiti impostici dal legislatore in questo periodo. Se si vuole, si lasci pure il limite degli amministratori, ma togliamo il limite dei sindaci e, semmai, introduciamo limiti di comprovata professionalità per ricoprire tali incarichi (esiste l'onorabilità e professionalità prevista dal TUB e TUF, certo, ma non vi sono previsioni legislative ad esempio sull’aggiornamento continuo in materia).
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
Link all'articolo orginale
lunedì 21 maggio 2012
Ancora su Srl e Sindaco Unico
Lo scorso 17 Maggio gli Ordini di Milano, Roma e Torino hanno pubblicato un documento critico sul nuovo assetto dei controlli nelle Srl in cui chiedono che il Consiglio Nazionale assuma una ferma presa di posizione sulla disastrosa normativa relativa ai controlli nelle Srl.
Il documento critica pesantemente le discutibili posizioni assunte da Assonime nella sua nota circolare 6/2012 e chiede che tutte le società che godono della limitazione della personalità giuridica, a parità di dimensione, siano soggette ad uno stesso tipo di controlli indipendentemente dalle loro forma giuridica, il che pare solo logico. In particolare si raccomanda un intervento urgente sull'art. 2477 c.c. al fine di stabilire che quando quando nelle Srl la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria si applichino le norme delle società per azioni (Collegio Sindacale ed eventualmente revisore legale).
Il documento contesta inoltre l'interpretazione con le quale Assonime ritiene che nelle Srl la nomina dell'organo di controllo (con funzioni di vigilanza) sia alternativa a quella del revisore (con compiti di solo controllo del bilancio).
Fa piacere una posizione finalmente forte, sia nei contenuti sia nello stile, e ci auguriamo che ciò sia di sprone al Consiglio Nazionale che finora ha mostrato atteggiamenti di grande timidezza su questi argomenti (si veda ad esempio la Nota Interpretativa pubblicata in Aprile).
giovedì 15 marzo 2012
Collegio Sindacale - Quantificazione tempo per incarichi di controllo legale
Sul sito dell'Ordine di Milano è disponibile il documento "Una proposta per la quantificazione dei tempi necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i Collegi Sindacali e per il Sindaco di Srl e Spa" predisposto da Dario Colombo e Gaspare Insaudo. La corretta quantificazione della stima del tempo necessario per svolgere la revisione legale ed i conseguenti corrispettivi sono temi tanto più rilevanti in quanto saranno oggetto di "controllo qualità" da parte del MEF.
Il documento può essere scaricato direttamente da questo indirizzo.
mercoledì 29 febbraio 2012
Molte novità dal CNDCEC
Ricordo a chi fosse sfuggito che sul sito del CNDCEC sono stati pubblicati in forma definitiva diversi documenti molto interessanti per la nostra professione:
Si tratta di un valido documento soprattutto in quanto propone un sistema semplice per documentare efficacemente il lavoro di revisione inclusa la relazione tra rischi identificati e valutati e le conseguenti procedure di revisione. Gli allegati propongo in formato Word e quindi liberamente modificabili i template delle carte di lavoro per ogni fase del lavoro di revisione
La definizione di imprese di dimensioni minore era parte integrante della bozza emessa a Settembre 2011 del documento "L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori". Ora costituisce un documento autonomo. La definizione di impresa di dimensioni minori fornita dal documento peraltro è discutibile e poco rispettosa dei principi internazionali di revisione. Si tratta di un documento più "politico" che "tecnico".
Anche questo è un documento molto utile. Fornisce spunti molto interessanti, ad esempio in merito alla fase di accettazione dell'incarico ed al trattamento del dissenso tra i sindaci sul contenuto della relazione di revisione.
Avrebbe forse potuto essere più coraggioso nel trattare le possibili sinergie che scaturiscono tra i compiti di vigilanza e i compiti di controllo legale dei conti quando il Collegio esercita entrambe le funzioni.
Si tratta della traduzione di un bellissimo documento emesso dall'IFAC noto tra gli iniziati col nome di "ISA guide". Anche se la mole può spaventare (circa 500 pagine), il contenuto è estremamente interessante. Infatti oltre ad una prima parte teorica si trovano due esempi di applicazione dei principi di revisione internazionale a due casi di piccole imprese con la dicussione di tutti gli aspetti rilevanti dell'incarico e l'esemplificazione delle carte di lavoro.
Si tratta di un valido documento soprattutto in quanto propone un sistema semplice per documentare efficacemente il lavoro di revisione inclusa la relazione tra rischi identificati e valutati e le conseguenti procedure di revisione. Gli allegati propongo in formato Word e quindi liberamente modificabili i template delle carte di lavoro per ogni fase del lavoro di revisione
La definizione di imprese di dimensioni minore era parte integrante della bozza emessa a Settembre 2011 del documento "L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori". Ora costituisce un documento autonomo. La definizione di impresa di dimensioni minori fornita dal documento peraltro è discutibile e poco rispettosa dei principi internazionali di revisione. Si tratta di un documento più "politico" che "tecnico".
Anche questo è un documento molto utile. Fornisce spunti molto interessanti, ad esempio in merito alla fase di accettazione dell'incarico ed al trattamento del dissenso tra i sindaci sul contenuto della relazione di revisione.
Avrebbe forse potuto essere più coraggioso nel trattare le possibili sinergie che scaturiscono tra i compiti di vigilanza e i compiti di controllo legale dei conti quando il Collegio esercita entrambe le funzioni.
Si tratta della traduzione di un bellissimo documento emesso dall'IFAC noto tra gli iniziati col nome di "ISA guide". Anche se la mole può spaventare (circa 500 pagine), il contenuto è estremamente interessante. Infatti oltre ad una prima parte teorica si trovano due esempi di applicazione dei principi di revisione internazionale a due casi di piccole imprese con la dicussione di tutti gli aspetti rilevanti dell'incarico e l'esemplificazione delle carte di lavoro.
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