martedì 23 ottobre 2012

Verifiche periodiche e verbali

Un nostro socio ci segnala un caso relativo ad un suo incarico di revisore legale in una cooperativa edilizia. In particolare l’incaricato dell’ispezione biennale di una associazione di categoria (che sostituisce l’ispettore ministeriale) chiede insistentemente al nostro socio i verbali relativi alle verifiche periodiche facendo riferimento alla la circolare 16/2010 Assonime.
Naturalmente il nostro socio gli ha fatto presente che dal 2010, quando è entrato in vigolre il D.Lgs. 39/2010, non si redigono più i verbali “trimestrali” e l’attività del revisore è documentata da carte di lavoro, così come previsto dai principi di revisione.

In effetti esiste una circolare Assonime n° 16 del 2010 che si intitola "Il testo unico della revisione legale" che illustra e commenta il contenuto del Dlgs 39/2010. Tuttavia non siamo riusciti a rintracciare in tale documento alcun obbligo per il revisore di "verbalizzare" le verifiche periodiche.
Inoltre Assonime è una Associazione privata a cui possono  aderire solo le società  per azioni italiane; quelle in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata e, in considerazione dell’attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.
Assonime inoltre destina le proprie circolari solo ai propri associati, escludendo quindi la possibilità per il pubblico di disporre di tali circolari.
E' quindi del tutto evidente che Assonime non ha alcun potere normativo o regolamentar e quindi, al di la di quale sia il contenuto della circolare 16/2010, i revisori legali non sono in alcun modo obbligati ad seguire ai suggerimenti di Assonime.

Vi sono al contrario moltissime altre fonti autorevoli e pubbliche che confermano che il revisore legale non deve redigere alcun verbale in merito alle verifiche periodiche ma deve documentare il lavoro svolto nelle carte di lavoro. Ad esempio il documento "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emanato dal CNDCEC nel febbraio 2012" al paragrafo R.30.60. che riguarda la documentazione del lavoro del Collegio Sindacale nella sua funzione di revisore legale recita: "Preso atto dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta dal Collegio Sindacale è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro".
O ancora il documento di ricerca Assirevi n° 160 "Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità" che è liberamente scaricabile dal sito di Assirevi e che in merito alla documentazione delle verifiche periodiche recita:
"Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte ed i loro risultati.
Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporterà un memorandum conclusivo e riassuntivo dei controlli svolti.
In ogni caso tutte le carte di lavoro inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente identificate rispetto alle carte di lavoro inerenti alla revisione del bilancio o all’eventuale revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato, al fine di consentirne l'immediata individuazione. Ciò anche quando il programma di lavoro delle verifiche periodiche includa controlli previsti anche per la revisione del bilancio o del bilancio semestrale abbreviato".
Anche Assirevi è una associazione e le sue norme non hanno valore legale, tuttavia l'autorevolezza di Assirevi è dimostrata dalla suo ruolo consultivo nei confronti di Consob e di MEF per molte questioni inerenti la revisione contabile. Ad esempio unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all'Istituto Nazionale dei Revisori pertecipa ai lavori del Ministero delle Finanza per l'elaborazione dei principi di revisione in attesa che la Commissione europea indichi quali saranno i principi di revisione europei.

Dario Colombo

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