sabato 19 gennaio 2013


Salve

Volevo segnalare alcuni aspetti relativi alle nuove procedure di nomina dei revisori negli enti locali.
Come certamente saprete, dallo scorso Dicembre, le nomine vengono fatte attraverso un procedimento di sorteggio , che si svolge presso le Prefetture, da un elenco regionale tenuto presso il Ministero.
La prima considerazione di carattere generale riguarda la visione che gli amministratori locali hanno sempre avuto nei confronti dell'Organo di revisione istituito nel 1990 e nei confronti del quale permane una forma , se non di ostilità, quantomeno di sopportazione.
Tale atteggiamento era in parte controbilanciato, fino ad un mese fa, dal fatto che , essendo la scelta e la nomina, di competenza consiliare, si poteva scegliere revisori “affini” politicamente a chi effettuava la nomina in barba al principio di indipendenza al quale il revisore era ed è tenuto.
La nuova norma fa permanere ( non si capisce perché) il potere di nomina in capo al Consiglio ma toglie allo stesso la possibilità di scelta.
La scelta viene fatta sulla base del sorteggio e la successiva delibera di nomina non può che essere una semplice “ratifica” dell'operazione di sorteggio.
Invito tutti coloro che operano in questo settore a fare però molta attenzione ai passaggi preliminari.
Le prime esperienze indicano che, una volta ottenuti i nominativi, gli enti contattano informalmente i primi estratti ( ne vengono estratti tre per ogni nomina da fare) per chiedere loro la disponibilità ad accettare e l'insussistenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità a ricoprire l'incarico.
Tale richiesta n on è mai ( o quasi mai) corroborata da informazioni che consentano al Revisore interpellato di fare valutazioni sull'ente nel quale dovrebbe andare a svolgere l'attività di revisione.
Ora è ben vero che molti elementi per valutare sono reperibili in rete ( Bilanci, Partecipazioni, classe demografica, ecc.) ma ritengo che sarebbe utile che l'ente stesso, con la richiesta, fornisse alcuni elementi di base che, oltre a quelli citati, sono anche rappresentati dal compenso che si intende erogare al revisore, e la sussistenza o meno di rimborsi spese.
Non paia banale tale affermazione poiché si è già rilevato che, visto che l'organo di revisione è un obbligo e visto che il revisore è imposto da terzi, alcuni enti sembrano orientati ad agire sull'unico elemento ancora nella loro disponibilità e cioè il compenso sul quale esiste un D.M.  del 2005 regolarmente disatteso in quanto stabilisce solo i “compensi massimi”.
L'ultima esperienza a me nota è la riduzione a meno della metà del compenso rispetto al D.M. Citato.
Aspetto commenti ovviamente anche su altri argomenti

Bruno Piccolotti