Salve
Volevo
segnalare alcuni aspetti relativi alle nuove procedure di nomina dei
revisori negli enti locali.
Come
certamente saprete, dallo scorso Dicembre, le nomine vengono fatte
attraverso un procedimento di sorteggio , che si svolge presso le
Prefetture, da un elenco regionale tenuto presso il Ministero.
La
prima considerazione di carattere generale riguarda la visione che
gli amministratori locali hanno sempre avuto nei confronti
dell'Organo di revisione istituito nel 1990 e nei confronti del
quale permane una forma , se non di ostilità, quantomeno di
sopportazione.
Tale
atteggiamento era in parte controbilanciato, fino ad un mese fa, dal
fatto che , essendo la scelta e la nomina, di competenza consiliare,
si poteva scegliere revisori “affini” politicamente a chi
effettuava la nomina in barba al principio di indipendenza al quale
il revisore era ed è tenuto.
La
nuova norma fa permanere ( non si capisce perché) il potere di
nomina in capo al Consiglio ma toglie allo stesso la possibilità di
scelta.
La
scelta viene fatta sulla base del sorteggio e la successiva delibera
di nomina non può che essere una semplice “ratifica”
dell'operazione di sorteggio.
Invito
tutti coloro che operano in questo settore a fare però molta
attenzione ai passaggi preliminari.
Le
prime esperienze indicano che, una volta ottenuti i nominativi, gli
enti contattano informalmente i primi estratti ( ne vengono estratti
tre per ogni nomina da fare) per chiedere loro la disponibilità ad
accettare e l'insussistenza di cause di
ineleggibilità/incompatibilità a ricoprire l'incarico.
Tale
richiesta n on è mai ( o quasi mai) corroborata da informazioni che
consentano al Revisore interpellato di fare valutazioni sull'ente nel
quale dovrebbe andare a svolgere l'attività di revisione.
Ora
è ben vero che molti elementi per valutare sono reperibili in rete (
Bilanci, Partecipazioni, classe demografica, ecc.) ma ritengo che
sarebbe utile che l'ente stesso, con la richiesta, fornisse alcuni
elementi di base che, oltre a quelli citati, sono anche rappresentati
dal compenso che si intende erogare al revisore, e la sussistenza o
meno di rimborsi spese.
Non
paia banale tale affermazione poiché si è già rilevato che, visto
che l'organo di revisione è un obbligo e visto che il revisore è
imposto da terzi, alcuni enti sembrano orientati ad agire sull'unico
elemento ancora nella loro disponibilità e cioè il compenso sul
quale esiste un D.M. del 2005 regolarmente disatteso in quanto
stabilisce solo i “compensi massimi”.
L'ultima
esperienza a me nota è la riduzione a meno della metà del compenso
rispetto al D.M. Citato.
Aspetto
commenti ovviamente anche su altri argomenti
Bruno
Piccolotti
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