Salve colleghi ed amici,
vedo che il blog langue, come sempre siamo oberati, tuttavia io riesco a dargli un occhiata, almeno una volta per settimana e, come vedete, riesco a scrivere qualcosa.
Come sapete, pur tenendomi aggiornato sulla revisione aziendale, mi sto occupando in questo momento, di enti pubblici.
Anche qui, le novità non mancano, ma vorrei segnalarvi solo due cose di tipo pratico:
- la prima è che per restare iscritti nell'elenco dal quale vengono sorteggiati i revisori, occorre fare almeno 10 ore di formazione ( con prova finale) presso ente accreditato e che tale formazione deve essere effettuata entro il mese di Novembre.
- la seconda è che ci viene richiesto il pagamento per il fatto di essere iscritti nell'elenco di cui sopra di € 25,00 da pagare. per le informazioni vi inserisco un link: http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com100913.html
Un cordiale saluto a tutti e....... date qualche segno di vita ogni tanto.
Bruno Piccolotti
martedì 24 settembre 2013
mercoledì 19 giugno 2013
Verbali e procedure del Collegio Sindacale
L'istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha recentemente pubblicato un nutrito numero di esempi di verbali e di procedure di ausilio all'attività di Sindaco.
Tutti i documenti, essendo in formato Word sono liberamente modificabili dall'utente.
Potete scaricarli qui: http://www.irdcec.it/
Tutti i documenti, essendo in formato Word sono liberamente modificabili dall'utente.
Potete scaricarli qui: http://www.irdcec.it/
giovedì 28 marzo 2013
mercoledì 6 marzo 2013
Nuovi regolamenti attuativi riforma revisione legale
Sono stati recentemente emessi due nuovi decreti attuativi in attuazione del Dlgs 39/2010.
Il primo riguarda la sezione "inattivi" del Registro dei Revisori Legali, il secondo riguarda revoca, dimissioni e risoluzione consensuale.
Entrambi i decreti sono presenti nella sezione del sito relativa alla riforma della revisione.
Il primo riguarda la sezione "inattivi" del Registro dei Revisori Legali, il secondo riguarda revoca, dimissioni e risoluzione consensuale.
Entrambi i decreti sono presenti nella sezione del sito relativa alla riforma della revisione.
sabato 19 gennaio 2013
Salve
Volevo
segnalare alcuni aspetti relativi alle nuove procedure di nomina dei
revisori negli enti locali.
Come
certamente saprete, dallo scorso Dicembre, le nomine vengono fatte
attraverso un procedimento di sorteggio , che si svolge presso le
Prefetture, da un elenco regionale tenuto presso il Ministero.
La
prima considerazione di carattere generale riguarda la visione che
gli amministratori locali hanno sempre avuto nei confronti
dell'Organo di revisione istituito nel 1990 e nei confronti del
quale permane una forma , se non di ostilità, quantomeno di
sopportazione.
Tale
atteggiamento era in parte controbilanciato, fino ad un mese fa, dal
fatto che , essendo la scelta e la nomina, di competenza consiliare,
si poteva scegliere revisori “affini” politicamente a chi
effettuava la nomina in barba al principio di indipendenza al quale
il revisore era ed è tenuto.
La
nuova norma fa permanere ( non si capisce perché) il potere di
nomina in capo al Consiglio ma toglie allo stesso la possibilità di
scelta.
La
scelta viene fatta sulla base del sorteggio e la successiva delibera
di nomina non può che essere una semplice “ratifica”
dell'operazione di sorteggio.
Invito
tutti coloro che operano in questo settore a fare però molta
attenzione ai passaggi preliminari.
Le
prime esperienze indicano che, una volta ottenuti i nominativi, gli
enti contattano informalmente i primi estratti ( ne vengono estratti
tre per ogni nomina da fare) per chiedere loro la disponibilità ad
accettare e l'insussistenza di cause di
ineleggibilità/incompatibilità a ricoprire l'incarico.
Tale
richiesta n on è mai ( o quasi mai) corroborata da informazioni che
consentano al Revisore interpellato di fare valutazioni sull'ente nel
quale dovrebbe andare a svolgere l'attività di revisione.
Ora
è ben vero che molti elementi per valutare sono reperibili in rete (
Bilanci, Partecipazioni, classe demografica, ecc.) ma ritengo che
sarebbe utile che l'ente stesso, con la richiesta, fornisse alcuni
elementi di base che, oltre a quelli citati, sono anche rappresentati
dal compenso che si intende erogare al revisore, e la sussistenza o
meno di rimborsi spese.
Non
paia banale tale affermazione poiché si è già rilevato che, visto
che l'organo di revisione è un obbligo e visto che il revisore è
imposto da terzi, alcuni enti sembrano orientati ad agire sull'unico
elemento ancora nella loro disponibilità e cioè il compenso sul
quale esiste un D.M. del 2005 regolarmente disatteso in quanto
stabilisce solo i “compensi massimi”.
L'ultima
esperienza a me nota è la riduzione a meno della metà del compenso
rispetto al D.M. Citato.
Aspetto
commenti ovviamente anche su altri argomenti
Bruno
Piccolotti
lunedì 10 dicembre 2012
Approfitto del blog per mandare a tutti gli auguri per le prossime festività.
In chiusura di anno si fanno bilanci e anche qualche promessa.
La mia promessa per il 2013 ( e non prendetela per una minaccia) è che mi impegno ad utilizzare il blog per parlare della revisione.
Vorrei parlare sopratutto della revisione negli enti pubblici, che, come sapete, è sempre stata una mia passione.
Se qualcuno è interessato si faccia vivo.
Bruno Piccolotti
In chiusura di anno si fanno bilanci e anche qualche promessa.
La mia promessa per il 2013 ( e non prendetela per una minaccia) è che mi impegno ad utilizzare il blog per parlare della revisione.
Vorrei parlare sopratutto della revisione negli enti pubblici, che, come sapete, è sempre stata una mia passione.
Se qualcuno è interessato si faccia vivo.
Bruno Piccolotti
martedì 30 ottobre 2012
Contributi iscrizione al registro
Sulla Gazzetta Ufficiale 251/2012 è stato pubblicato un nuovo decreto del MEF relativo alla determinazione dei contributi per l'iscrizione al Registro dei Revisori.
Si tratta di un provvedimento del tutto parziale in quanto non riguarda nè il contributo annuale, nè quello per la formazione, nè quello per il controllo qualità.
In ogni caso possiamo già vedere il primo effetto del passaggio del Registro dall' Istituto Nazionale dei Revisori (in pratica il CNDCEC) alla Consip: un significativo aumento del contributo in oggetto:
Potete trovare il decreto nella pagina di questo blog dedicata alla riforma della revisione legale
Si tratta di un provvedimento del tutto parziale in quanto non riguarda nè il contributo annuale, nè quello per la formazione, nè quello per il controllo qualità.
In ogni caso possiamo già vedere il primo effetto del passaggio del Registro dall' Istituto Nazionale dei Revisori (in pratica il CNDCEC) alla Consip: un significativo aumento del contributo in oggetto:
Contributo per
iscrizione al registro
|
Decreto MEF 1.10.2012
|
Contributo precedente
|
Revisori legali e società di revisione
|
€ 50
|
€ 20,66
|
Tirocinanti
|
€ 50
|
€15,49
|
Potete trovare il decreto nella pagina di questo blog dedicata alla riforma della revisione legale
martedì 23 ottobre 2012
Verifiche periodiche e verbali
Un nostro socio ci segnala un caso relativo ad un suo incarico di revisore legale in una cooperativa edilizia. In particolare l’incaricato dell’ispezione biennale di una associazione di categoria (che sostituisce l’ispettore ministeriale) chiede insistentemente al nostro socio i verbali relativi alle verifiche periodiche facendo riferimento alla la circolare 16/2010 Assonime.
Naturalmente il nostro socio gli ha fatto presente che dal 2010, quando è entrato in vigolre il D.Lgs. 39/2010, non si redigono più i verbali “trimestrali” e l’attività del revisore è documentata da carte di lavoro, così come previsto dai principi di revisione.
In effetti esiste una circolare Assonime n° 16 del 2010 che si intitola "Il testo unico della revisione legale" che illustra e commenta il contenuto del Dlgs 39/2010. Tuttavia non siamo riusciti a rintracciare in tale documento alcun obbligo per il revisore di "verbalizzare" le verifiche periodiche.
Inoltre Assonime è una Associazione privata a cui possono aderire solo le società per azioni italiane; quelle in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata e, in considerazione dell’attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.
Assonime inoltre destina le proprie circolari solo ai propri associati, escludendo quindi la possibilità per il pubblico di disporre di tali circolari.
E' quindi del tutto evidente che Assonime non ha alcun potere normativo o regolamentar e quindi, al di la di quale sia il contenuto della circolare 16/2010, i revisori legali non sono in alcun modo obbligati ad seguire ai suggerimenti di Assonime.
Vi sono al contrario moltissime altre fonti autorevoli e pubbliche che confermano che il revisore legale non deve redigere alcun verbale in merito alle verifiche periodiche ma deve documentare il lavoro svolto nelle carte di lavoro. Ad esempio il documento "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emanato dal CNDCEC nel febbraio 2012" al paragrafo R.30.60. che riguarda la documentazione del lavoro del Collegio Sindacale nella sua funzione di revisore legale recita: "Preso atto dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta dal Collegio Sindacale è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro".
O ancora il documento di ricerca Assirevi n° 160 "Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità" che è liberamente scaricabile dal sito di Assirevi e che in merito alla documentazione delle verifiche periodiche recita:
"Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte ed i loro risultati.
Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporterà un memorandum conclusivo e riassuntivo dei controlli svolti.
In ogni caso tutte le carte di lavoro inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente identificate rispetto alle carte di lavoro inerenti alla revisione del bilancio o all’eventuale revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato, al fine di consentirne l'immediata individuazione. Ciò anche quando il programma di lavoro delle verifiche periodiche includa controlli previsti anche per la revisione del bilancio o del bilancio semestrale abbreviato".
Anche Assirevi è una associazione e le sue norme non hanno valore legale, tuttavia l'autorevolezza di Assirevi è dimostrata dalla suo ruolo consultivo nei confronti di Consob e di MEF per molte questioni inerenti la revisione contabile. Ad esempio unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all'Istituto Nazionale dei Revisori pertecipa ai lavori del Ministero delle Finanza per l'elaborazione dei principi di revisione in attesa che la Commissione europea indichi quali saranno i principi di revisione europei.
Dario Colombo
Naturalmente il nostro socio gli ha fatto presente che dal 2010, quando è entrato in vigolre il D.Lgs. 39/2010, non si redigono più i verbali “trimestrali” e l’attività del revisore è documentata da carte di lavoro, così come previsto dai principi di revisione.
In effetti esiste una circolare Assonime n° 16 del 2010 che si intitola "Il testo unico della revisione legale" che illustra e commenta il contenuto del Dlgs 39/2010. Tuttavia non siamo riusciti a rintracciare in tale documento alcun obbligo per il revisore di "verbalizzare" le verifiche periodiche.
Inoltre Assonime è una Associazione privata a cui possono aderire solo le società per azioni italiane; quelle in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata e, in considerazione dell’attività svolta, società ed enti italiani di altro tipo e società di capitali estere con sede secondaria in Italia.
Assonime inoltre destina le proprie circolari solo ai propri associati, escludendo quindi la possibilità per il pubblico di disporre di tali circolari.
E' quindi del tutto evidente che Assonime non ha alcun potere normativo o regolamentar e quindi, al di la di quale sia il contenuto della circolare 16/2010, i revisori legali non sono in alcun modo obbligati ad seguire ai suggerimenti di Assonime.
Vi sono al contrario moltissime altre fonti autorevoli e pubbliche che confermano che il revisore legale non deve redigere alcun verbale in merito alle verifiche periodiche ma deve documentare il lavoro svolto nelle carte di lavoro. Ad esempio il documento "Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti" emanato dal CNDCEC nel febbraio 2012" al paragrafo R.30.60. che riguarda la documentazione del lavoro del Collegio Sindacale nella sua funzione di revisore legale recita: "Preso atto dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro della revisione, l'attività di revisione svolta dal Collegio Sindacale è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro".
O ancora il documento di ricerca Assirevi n° 160 "Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità" che è liberamente scaricabile dal sito di Assirevi e che in merito alla documentazione delle verifiche periodiche recita:
"Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte ed i loro risultati.
Al completamento dell’ultima verifica, nelle carte di lavoro si riporterà un memorandum conclusivo e riassuntivo dei controlli svolti.
In ogni caso tutte le carte di lavoro inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente identificate rispetto alle carte di lavoro inerenti alla revisione del bilancio o all’eventuale revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato, al fine di consentirne l'immediata individuazione. Ciò anche quando il programma di lavoro delle verifiche periodiche includa controlli previsti anche per la revisione del bilancio o del bilancio semestrale abbreviato".
Anche Assirevi è una associazione e le sue norme non hanno valore legale, tuttavia l'autorevolezza di Assirevi è dimostrata dalla suo ruolo consultivo nei confronti di Consob e di MEF per molte questioni inerenti la revisione contabile. Ad esempio unitamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all'Istituto Nazionale dei Revisori pertecipa ai lavori del Ministero delle Finanza per l'elaborazione dei principi di revisione in attesa che la Commissione europea indichi quali saranno i principi di revisione europei.
Dario Colombo
giovedì 6 settembre 2012
Sindaci di banche e assicurazioni
Riportiamo di seguito una lettera del nostro socio Gino Colla pubblicata il 23 Agosto scorso sulla rivista Eutekne che riguarda un argomento di interesse per molti colleghi.
LETTERE
Gino Colla
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
Link all'articolo orginale
* * * * *
Togliamo il limite dei sindaci nei settori del credito e delle assicurazioni
Caro Direttore, vorrei far presente che, come noto ai tanti colleghi, con l’art. 36 DL n. 201/2011, vi è un divieto di assumere o esercitare cariche (amministratore o sindaco) in imprese concorrenti nel settore del credito e delle assicurazioni. Successive circolari di Banca d’Italia e Consob (aprile e giugno 2012) hanno reso l’interpretazione della norma ancor più restrittiva. Il principio è corretto, e cioè evitare che si creino delle lobby in campo finanziario che creino distorsioni della concorrenza a carico del consumatore finale. Ma, anche omettendo tutte le altre incompatibilità (ad esempio grandi imprese/banche o SIM/SGR o assicurazioni), mi si può spiegare cosa c’entra il sindaco in tutto questo? Vi sono norme che regolano la privacy tipica delle professioni e, poi, il compito del sindaco è di vigilare sul rispetto delle regole, non far parte di conventicole varie a discapito della concorrenza. Il Consiglio Nazionale può far presente tutto ciò (almeno a tutela della nostra immagine) alla Banca d’Italia, all’opinione pubblica, al Legislatore? In tempi di crisi, chi lavora onestamente e professionalmente per società finanziarie varie (dove ci vuole una particolare preparazione e aggiornamento) deve perdere tutti i clienti? Da un giorno all’altro e senza che nessuno si permetta di dire nulla? Mi pare che sia un po’ troppo (visto la numerosità di colleghi coinvolti) e visto i numerosi limiti impostici dal legislatore in questo periodo. Se si vuole, si lasci pure il limite degli amministratori, ma togliamo il limite dei sindaci e, semmai, introduciamo limiti di comprovata professionalità per ricoprire tali incarichi (esiste l'onorabilità e professionalità prevista dal TUB e TUF, certo, ma non vi sono previsioni legislative ad esempio sull’aggiornamento continuo in materia).
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
Link all'articolo orginale
lunedì 21 maggio 2012
Ancora su Srl e Sindaco Unico
Lo scorso 17 Maggio gli Ordini di Milano, Roma e Torino hanno pubblicato un documento critico sul nuovo assetto dei controlli nelle Srl in cui chiedono che il Consiglio Nazionale assuma una ferma presa di posizione sulla disastrosa normativa relativa ai controlli nelle Srl.
Il documento critica pesantemente le discutibili posizioni assunte da Assonime nella sua nota circolare 6/2012 e chiede che tutte le società che godono della limitazione della personalità giuridica, a parità di dimensione, siano soggette ad uno stesso tipo di controlli indipendentemente dalle loro forma giuridica, il che pare solo logico. In particolare si raccomanda un intervento urgente sull'art. 2477 c.c. al fine di stabilire che quando quando nelle Srl la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria si applichino le norme delle società per azioni (Collegio Sindacale ed eventualmente revisore legale).
Il documento contesta inoltre l'interpretazione con le quale Assonime ritiene che nelle Srl la nomina dell'organo di controllo (con funzioni di vigilanza) sia alternativa a quella del revisore (con compiti di solo controllo del bilancio).
Fa piacere una posizione finalmente forte, sia nei contenuti sia nello stile, e ci auguriamo che ciò sia di sprone al Consiglio Nazionale che finora ha mostrato atteggiamenti di grande timidezza su questi argomenti (si veda ad esempio la Nota Interpretativa pubblicata in Aprile).
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