giovedì 15 dicembre 2011

Disciplina Sindaco Unico

Segnalo che sul sito dell'Ordine di Milano è disponibile un documento interpretativo molto interessante, esaustivo e rigoroso predisposto da Daniele Berardi (Presidente della Commissione Controllo)  a commento del vergognoso obbrobrio giuridico costitutito dalle norme sul Sindaco Unico contenute nel maxiemendamento alla legge di stabilità.

Non possiamo che auspicare che le norme in oggetto vengano al più presto modificare da qualcuno che abbia per lo meno qualche vaghissima conoscenza della materia e della tecnica legislativa.

venerdì 2 dicembre 2011

Nuove proposte di direttive contabili e di revisione

La Commissione Europea ha pubblicato le proposte per:
La lettura congiunta di queste proposte di direttive sembra evidenziare la seguente situazione relativamente alle società non EIP:
 


Categoria
Superamento di
2 di questi limiti per due anni consecutivi


Revisione legale
Piccole

Att:     5.000.000
Ric:   10.000.000
Dip:                50

I singoli stati decidono liberamente se e come porre un obbligo di revisione legale.
Le revisioni, siano esse legali o volontarie potranno essere svolte in base ai Principi di Revisione Internazionali ma con adattamenti decisi dai singoli stati membri in funzione alla dimensione e complessità di queste imprese.
I singoli stati possono demandare la formulazione di tali adattamenti agli ordini professionali.
Tuttavia i singoli stati possono anche optare per l’obbligo a svolgere una revisione limitata per i bilanci delle piccole imprese, ove per “revisione limitata” non si intende necessariamente la “revisione limitata” prevista dai Principi di Revisione Internazionali ma delle procedure di revisione mirate all’individuazione di irregolarità dovute ad errori o a frodi che fornisca un livello di sicurezza inferiore a quello garantito da una revisione completa.
Medie

Att:   20.000.000
Ric:   40.000.000
Dip:              250

Revisione legale obbligatoria in base ai Principi di Revisione Internazionali ma con adattamenti decisi dai singoli stati membri in funzione alla dimensione e complessità di queste imprese.
I singoli stati possono demandare la formulazione di tali adattamenti agli ordini professionali.
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Oltre i limiti precedenti

Revisione legale obbligatoria in base ai Principi di Revisione Internazionali

Al di là dell'opportunità di lasciare agli stati membri l'opzione di obbligare o meno la piccole imprese ad una qualche forma di controllo appare incongruo consentire ad ogni stato di crearsi le proprie regole.

Infatti i Principi di  Revisione Internazionale prevedono già, nell'ambito di un unico corpus di Principi, una loro applicazione proporzionale in base alla dimensione e complessità dell'impresa oggetto del controllo. Inoltre specifiche linee guida per la revisione delle entità di dimensione minore sono sancite in ogni Principio di Revisione e un apposito principio è dedicato alle revisioni limitate.
La proposta di direttiva sembra destinata a consentire, a livello europeo, la più totale confusione nel controllo delle piccole imprese con revisioni di serie A, di serie B e di serie C, oltre a soggetti privi di alcun controllo. Si aprirà così lo spazio alla coesistenza di revisioni complete in base ai Principi di Revisione Internazionale, a revisioni limitate in base ai Principi di Revisione Internazionali, a "revisioni semplificate", a "revisioni ridotte", a "riesami legali", qualunque cosa questi termini vogliano significare.

Il vostro perplesso Dario Colombo

venerdì 4 novembre 2011

Il revisore secondo l'UEFA


Anche a chi non acquista abitualmente la Gazzetta dello Sport ma preferisce leggere il Sole 24 ORE - oppure vi è costretto per motivi di lavoro - non sarà sfuggito che, da qualche tempo, il mondo del calcio è alle prese con il "fair play finanziario": che cosa è?
In estrema sintesi, si tratta di questo:

  • l'UEFA è l'organismo che regola il gioco del calcio in Europa ed organizza le due famose competizioni per club che si chiamano Champions' League ed Europa League;
  • per poter partecipare a queste competizioni, non è sufficiente vincere il proprio campionato nazionale o classificarsi in una certa posizione ma è necessario ottenere anche una licenza UEFA per club;
  • per avere la licenza, fino ad ora bastavano dei requisiti di carattere sportivo, come - ad esempio - avere uno stadio adeguato;
  • da questa stagione, invece, è scattato anche un obbligo di rispetto di determinati parametri economici e patrimoniali, che dovrebbero servire ad assicurare l'equilibrio finanziario dei club nel medio e lungo periodo. E' un meccanismo abbastanza complesso, che andrà a regime progressivamente e che ha preso il nome, appunto, di fair play finanziario.

A questo punto mi è venuta una curiosità, quella di sapere chi controlla questi requisiti finanziari: c'entreranno mica i revisori?
Allora, mi sono scaricato il relativo regolamento dal sito web dell'UEFA ed ho visto che, in effetti, il revisore ha il compito di esprimere la propria opinione professionale: sul bilancio annuale, sul bilancio semestrale e su ogni altra informazione supplementare eventualmente predisposta dai club.
Ma la parte più interessante, secondo me, è quella che riguarda il revisore in generale ed il suo modo di operare. Ci sono almeno tre affermazioni che credo dovrebbero indurci a qualche riflessione.

1. "Il revisore deve essere indipendente, in accordo con il Codice etico emanato dall'IFAC".
Qui mi è venuto da pensare a tutte le nostre italiche discussioni sull'indipendenza del revisore, del sindaco o di chissà chi; tutte le ricerche che abitualmente facciamo, consultando la dottrina, i pareri dell'Assonime o di Confindustria, la giurisprudenza della Cassazione e, magari, anche l'isolata ma interessante pronuncia del GIP di Roccacannuccia. Ebbene, di tutto questo l'UEFA non sa che farsene: è il Codice etico dell'IFAC il solo documento che fa testo.

2. "Il revisore deve appartenere ad un organismo membro dell'IFAC".
Considerato che l'unico organismo nazionale che fa parte dell'IFAC è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, solo chi appartiene a questo Ordine è considerato "revisore" dall'UEFA. Una bella semplificazione, no? Altro che registri, ruoli, elenchi e chi più ne ha più ne metta!
Appartieni all'IFAC? Allora, sei un revisore. Non appartieni all'IFAC? Fai quello che ti pare ma scordati di esprimere un giudizio sul bilancio.
Si tratta, evidentemente, di una posizione molto netta ma anche molto chiara. Peccato che nessun organismo nazionale l'abbia mai adottata, perché - altrimenti - si sarebbe dato molto lavoro al TAR del Lazio.

3. "La relazione del revisore deve contenere l'attestazione che la revisione è stata condotta in accordo con gli ISA oppure secondo i principi di revisione nazionali, a patto che questi soddisfino, come minimo, quanto richiesto dagli ISA".
Ma che meraviglia! Anche in questo caso, non dobbiamo perdere tempo a fare l'esegesi del codice civile, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e di tutte le norme in materia di revisione contabile adottate in passato, a partire dal codice di Hammurabi e sino ad oggi. Siamo revisori, apparteniamo all'IFAC attraverso il nostro Ordine e, dunque, applichiamo i principi di revisione internazionali (ISA) stabiliti ed adottati dall'IFAC. Punto e basta.

Sapete cosa vi dico? Che questa UEFA  comincia a piacermi.
Anzi, aggiungo di più. In questi giorni, non si fa altro che leggere di un'Italia commissariata dalla Banca Centrale Europea ed anche dal Fondo Monetario Internazionale. Ed allora, non potremmo pure affidare la tenuta del Registro dei Revisori all'UEFA?  

Oscar Bazzotti

mercoledì 14 settembre 2011

Documento OIC 6 - Ristrutturazione dei debiti


Il data 3 agosto scorso, il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato definitivamente il documento OIC n. 6 intitolato "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio".

La recente crisi finanziaria ha evidenziato un crescente numero di situazioni in cui le imprese, non riuscendo a rimborsare nei modi e nei tempi previsti i loro debiti, hanno dovuto trovare nuovi accordi con i creditori consentendo allo stesso di minimizzare le perdite ed alla società di risanare la sua situazione finanziaria e/o evitare il ricorso a procedure concorsuali.

Il codice civile non affronta il tema del trattamento contabile di queste operazioni mentre i principi IFRS, pur non affrontando il tema in modo sistematico, forniscono alcune indicazioni in diversi Principi.

Il Principio, destinato alle società che non applicano i principi IFRS, si propone l'obiettivo di omogeneizzare il trattamento contabile di queste problematiche.

Il documento può essere scaricato direttamente dal sito dell'OIC:

martedì 5 luglio 2011

Bozze decreti attuativi Dlgs 39/10

Avevo lamentato in un recente post la mancata emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 39/10 ed ecco che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato per consultazione alcuni schemi dei decreti ministeriali concernenti i regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Le osservazioni possono essere inviate via fax al numero 06.4761.3599 o al seguente indirizzo di posta elettronica: revisionelegale@pec.mef.gov.it
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 31 luglio 2011.

Potete scaricare i regolamenti direttamente dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato:
I vostri commenti sono benvenuti

lunedì 27 giugno 2011

Parere motivato del Collegio Sindacale - L'orientamento Assirevi

Assirevi ha pubblicato sul proprio sito  il Quaderno di ricerca n° 4 "Orientamenti interpretativi su alcuni aspetti del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39".

Il documento tratta alcune aspetti di difficile interpretazione del Dlgs 39/10 quali: il  conferimento dell'incarico di revisione legale; le società di interesse pubblico, oltre a fornire chiarimenti sull'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Relativamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale all'assemblea sul conferimento dell'incarico di revisione dall'interpretazione fornita da Assirevi emerge il significativo potere demandato al Collegio Sindacale. Infatti: se l'assemblea non vuole nominare il revisore proposto dal collegio per conferire l'incarico a un altro, che è stato esaminato dal collegio sindacale, deve chiedere all'organo di controllo la propria posizione; se, invece, l'assemblea vuole scegliere un revisore diverso da quelli esaminati dal collegio, deve lasciare ai sindaci il tempo necessario per esaminare la proposta e "formulare un'ulteriore e diversa proposta motivata".

giovedì 23 giugno 2011

Un nuovo format per le relazioni del revisore

Mentre in Italia legislatore e burocrati dormono sugli allori e dopo un anno e mezzo dalla pubblicazione del Dlgs 39/10 non hanno ancora pubblicato neppure uno degli oltre 20 regolamenti necessari per dare il via alla riforma del controllo legale dei conti, l'attività internazionale in tema di revisione ferve senza sosta ed il problema è semmai quello di riuscire ad aggiornarsi ed eventualmente riuscire ad incidere sui cambiamenti proposti. E si, perchè mentre i regolamenti attuativi citati vengono elaborati in sostanziale segreto, i principi ISA sono sviluppati attraverso un processo maggiormente trasparente.

Lo IAASB ha pubbilcato un Consultation Paper intitolato "Enhancing the value of auditor reporting: exploring option for changes".
Si tratta di un documento di grande importanza perchè ipotizza per il futuro cambiamenti che potrebbero essere radicali nella forma e nel contenuto della relazione del revisore.
Lo IAASB muove dalla constatazione che continua ad esistere un significativo gap tra ciò che il pubblico si attende dalla revisione e ciò che la revisione effettivamente fornisce (Expectation gap) e un altro significativo gap tra le informazioni che gli investitori ritengono necessarie per poter assumere adeguate decisioni di investimento e le informazioni presenti nei bilanci sottoposti a revisione (information gap).
Lo IAASB ritiene che miglioramenti alla forma ed al contenuto della relazione dei revisori potrebbero, almeno in parte, colmare questi gap.
In particolare il revisore raccoglie nel corso del suo lavoro un enorme numero di informazioni che potrebbero essere molto interessanti per il pubblico.

Pertanto il Consultation Paper esamina una vasta serie di opzioni di possibili miglioramenti alla relazione del revisore. Senza alcuna pretesa di completezza cito le seguenti proposte di modifica della relazione del revisore:
  • la possibilità di modificare il contenuto e il posizionamento del paragrafo relativo alle responsabilità dei revisori e quelle degli amministratori (potrebbe ad esempio essere collocato in una appendice alla relazione);
  • l'indicazione da parte del revisore delle aree del bilancio giudicate dal revisore a rischio più elevato;
  • l'indicazione di quegli aspetti del lavoro del revisore che hanno richiesto un più elevato grado di giudizio professionale;
  • l'inclusione nella relazione di informazioni sul sistema di controllo interno della società sottoposta a revisione e delle sue carenze;
  • il migliore utilizzo dei paragrafi relativi a richiami di informativa al fine di aiutare maggiormente l'utilizzatore del bilancio a comprendere una informazione finanziaria sempre più complessa;
  • l'inclusione di maggiori informazioni circa il lavoro svolto dal revisore ed eventualmente l'attendibilità e/o la congruità delle informazioni non strettamente attinenti il bilancio contenute nella relazione sulla gestione.
In primissima battuta mi pare che il senso generale delle proposte possa essere condivisibile ma sarebbe necessaria una ben maggiore tutela dell'operato del revisore. Infatti, ad oggi, è vero che le relazioni del revisore sono poco informative, ma è anche vero che ogni informazione che il revisore fornisce lo sottopone a possibili attacchi da parte del cliente e del mercato a fronte dei quali è lasciato nella più totale solitudine.

Tutti gli interessati possono inviare i loro commenti sul Consultation Paper entro il 16 Settembre 2011 direttamente all'IFAC.

Il documento completo (naturalmente in inglese) può essere scaricato qui.

    lunedì 16 maggio 2011

    L'IFAC pubblica il volume dei principi ISA 2011

    L'IFAC ha da poco pubblicato il volume "2010 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements". Si tratta della raccolta aggiornata di tutti i principi ISA.

    Il volume può essere scaricato gratuitamente da questa pagina del sito dell'IFAC.

    I link diretti per lo scaricare i file sono i seguenti:

    giovedì 5 maggio 2011

    Guide applicative principi ISA

    Uno dei principali problemi che si riscontrano nell'applicazione dei principi ISA, tanto nella versione in vigore in Italia (Principi di revisione italiani), quanto nei cosidetti ISA clarified è il fatto che trattandosi appunto di principi non includono guide ed esempi applicativi. Ad esempio, i principi ISA richiedono che i programmi di revisione siano predisposti in maniera da fornire una risposta adeguata ai rischi identificati e valutati. Benissimo, ma in pratica cosa bisogna fare e come va documentato che si è rispettato questo principio?

    Per rispondere a questo tipo di problemi l'IFAC ha predisposto alcune guide molto pratiche che contengono esempi, casi pratici, template e parti descrittive.

    Le guide possono essere scaricate gratuitamente dal sito dell'IFAC. A mio avviso le più interessanti sono:
    Queste ed altre guide sono scaricabili dal sito dell'IFAC ed in particolare nella sezione Pubblications & Resources.
    Se non vi fate spaventare dalla lingua inglese troverete del materiale veramente interessante.
    In ogni caso in uno dei prossimi post cercherò di invogliarvi ulteriormente a leggere questi documenti fornendovi degli esempi del loro contenuto.


    martedì 3 maggio 2011

    Relazione del revisore

    Ricordiamo che il Consiglio Nazionale de Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso una versione rivista del Principio di Revisione 002 "La relazione del revisore". Le modifiche rispetto alla precedente versione sono di carattere formale e riguardano l'adattamento della terminologia e dei riferimenti di legge alla Decreto 39/2010.

    Potete scaricare il documento qui: Principio di Revisione 002

    lunedì 2 maggio 2011

    Assemblea del 27 Aprile 2011

    L'assemblea apre del 27 Aprile 2011 ha deliberato le quote sociali per l'anno 2011:
    • socio ordinario: 50,00 euro;
    • società rappresentata: 100,00 euro.
    Ricordiamo che le società di revisione possono assumere la qualifica di "società rappresentate in apre" solo se almeno un loro amministratore è socio ordinario dell'associazione.

    Invitiamo quindi i soci che non l'hanno ancora fatto a versare la quota associativa mediante bonifico bancario sul seguente c/c intestato ad apre:
    IBAN: IT 59 D 05048 01627 000000002663
    Banca Popolare Commercio Industria - Ag. 71 - Milano

    venerdì 29 aprile 2011

    Benvenuti

    Questo è il nuovo blog dell'associazione apre.
    Ci auguriamo possa essere un luogo virtuale dove scambiare opinioni, notizie e documenti utili per i soci apre.

    I soci interessati a contribuire pubblicando direttamente i loro post possono contattare Dario Colombo.